Portabici sul gancio traino: cosa prevede il nuovo decreto

Un’importante novità interessa gli automobilisti che utilizzano strutture amovibili come portabici e portasci sul gancio traino. Il decreto del 21 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025, stabilisce che tali dispositivi possono essere installati senza aggiornare la carta di circolazione, ma solo a precise condizioni.

Per rimanere conformi alla normativa, le strutture devono rispettare il limite di peso massimo consentito dal veicolo e dal gancio traino. Inoltre, è necessario che i dispositivi siano omologati, dotati di marchio di conformità e accompagnati da istruzioni di montaggio fornite dal produttore. Un altro requisito essenziale riguarda la presenza di un alloggiamento per la targa e dispositivi di illuminazione supplementari, che devono riprodurre fedelmente le luci posteriori dell’auto, eccetto la luce di arresto centrale sul lunotto.

Limiti dimensionali e obblighi del conducente

Il decreto stabilisce che portabici e portasci amovibili possono estendersi fino a 30 cm oltre la sagoma del veicolo su ciascun lato, purché rispettino le normative del Codice della Strada sulle sporgenze del carico. Per l’identificazione del veicolo, si potrà utilizzare la targa originale dell’auto o una targa ripetitrice.

Infine, il conducente è responsabile della corretta installazione della struttura e deve assicurarsi che il dispositivo sia fissato in modo sicuro. In caso di incidente, eventuali danni causati dal portabici o da altri accessori installati ricadono sotto la sua responsabilità.

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