Obbligo catene da neve 2012 dal 15 novembre

Obbligo catene da neve e/o pneumatici invernali dal 15 novembre 2012
con l’arrivo dell’inverno sulla nostra Penisola le temperature si fanno sempre più rigide, scendendo talvolta anche sotto la media stagionale, con forti venti, pioggia e anche la neve, fioccata già sui primi colli e sulle Prealpi.
L’obbligo di pneumatici invernali installati e/o catene da neve a bordo scatta ufficialmente dal 15 novembre 2012 e si attendono le ordinanze delle diverse province e dei gestori o proprietari delle strade per indicare quali tratti prevedono l’obbligo di portare le catene.

Multe dagli  80 ai 318 euro per chi non ha le catene da neve a bordo. Anche se non nevica
Dall’anno scorso il CdS ha introdotto l’equiparazione tra catene da neve e pneumatici invernali. I primi previsti a bordo mentre i secondi montati sull’auto.
L’inosservanza dell’obbligo comporta multe che vanno dagli 80 ai 318 euro (84,80 euro e 337 euro dall’1 gennaio 2013 con l’aumento delle multe)
Ricordiamo che l’obbligo di catene da neve a bordo sussiste anche se il tratto stradale interessato in quel periodo di tempo non è innevato.
Molti infatti non sanno che l’obbligo delle catene a bordo, evidenziato da un apposito cartello ai margini della strada, vige anche in caso di bel tempo, di mancanza di neve ed in tratti stradali che possono venir considerati a basso rischio di nevicata. La norma vuole prevenire i casi di disagio provocati da veicoli bloccati in mezzo alla carreggiata perché sprovvisti delle necessarie precauzioni.

Articolo 6 del Codice della Strada
L’obbligo delle catene da neve è previsto dall’articolo 6 del Codice della Strada mentre l’articolo 5 comma 3 del Cds invece prevede che “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”.
Infatti, il comma 4 dell’articolo 6 prevede che “L’ente proprietario della strada può” tra gli altri,
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Il comma 5 (sempre dell’articolo 6) elenca le strade per le quali sono emanate queste ordinanze:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
Il comma 6 invece dice che “Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi”.

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