In questi giorni il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale in caso di emergenza neve e sull’utlizzo di pneumatici invernali e catene da neve. Assogomma ha quindi cercato di contribuire alla corretta informazione sul tema ed in particolare sulla lettura della direttiva in questione.
LE FINALITA’ DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI DEL 16 GENNAIO 2013
La direttiva richiamata si propone di fornire un contributo alla interpretazione e alla operatività delle modifiche al Codice della strada intervenute con la Legge 29/7/2010, n. 120 ed in particolare quanto disciplinato dall’art. 6, comma 4, lettera e) che prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, con apposita ordinanza, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo catene da neve o pneumatici invernali alla marcia su neve e su ghiaccio”. Tutto ciò in quanto alcuni proprietari hanno emanato provvedimenti risultati non coordinati e uniformi creando disagi agli automobilisti.
In buona sostanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario impartire chiare istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli uffici territoriali di Governo, ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare le modalità di attuazione dei provvedimenti.
QUANDO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA
La direttiva è stata protocollata il 16 gennaio 2013 e la sua entrata in vigore è avvenuta il 31 gennaio 2013, sino al 15 aprile 2013, salvo estensioni temporali. Ovviamente le nuove regole saranno applicate anche per i prossimi inverni a meno che non intervengano ulteriori cambiamenti legislativi. E’ consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte.
DOVE E’ PREVISTA LA DIRETTIVA
Il Ministero ha chiarito che laddove ricorressero le condizioni climatiche disciplinate dalla direttiva, anche i Comuni possano adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del CdS.
VEICOLI AI QUALI SI APPLICANO LE ORDINANZE
Le ordinanze riguardano i veicoli M1, autovetture con un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente, N1 ,veicoli destinati al trasporto di merci avente massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, O1, rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate.
Le moto ed i ciclomotori non sono soggetti all’obbligo di pneumatici invernali e/o catene a bordo se previsto. E’ importante sottolineare che, laddove vigono le Ordinanze, essi possono circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto: pertanto in tali condizioni ne è vietata la circolazione.