Autovelox nascosti: perché la multa è nulla se la pattuglia si nasconde

Il controllo della velocità sulle strade deve essere unicamente un incentivo alla sicurezza e non un metodo per rimpinguare le casse comunali. A ribadirlo è una serie di orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, che mettono in chiaro un principio fondamentale del Codice della Strada: le postazioni di rilevamento della velocità, sia fisse che mobili, non possono essere trasformate in “trappole” invisibili per gli automobilisti.

Se la pattuglia non è chiaramente avvistabile, il verbale è nullo.

La doppia regola d’oro: segnalazione e visibilità

Molti automobilisti pensano che basti la presenza del cartello di preavviso a rendere legittima una sanzione. In realtà, l’articolo 142, comma 6-bis del Codice della Strada impone una doppia condizione obbligatoria, formata da due requisiti totalmente indipendenti tra loro:

  • Il preavviso: la presenza della segnaletica verticale che avvisa della possibilità di controlli.

  • La visibilità: la postazione di controllo deve essere perfettamente scorgibile a distanza.

Se manca anche uno solo di questi due presupposti, l’accertamento decade. Questo impianto normativo si basa sui principi di trasparenza, correttezza e imparzialità che devono sempre guidare la Pubblica amministrazione. L’obiettivo dell’autovelox deve essere la prevenzione degli incidenti stradali tramite l’effetto deterrente, non il fattore sorpresa.

Quando una postazione mobile diventa illegittima?

L’obbligo di massima trasparenza riguarda da vicino i cosiddetti telelaser e i dispositivi mobili gestiti direttamente dalle forze dell’ordine. Gli agenti non possono adottare strategie finalizzate a nascondersi alla vista di chi guida.

Ecco quali sono le situazioni più comuni che rendono irregolare il controllo:

  • Ostacoli naturali e artificiali: posizionare il rilevatore dietro siepi, alberi particolarmente folti, cartelloni pubblicitari o barriere come i guard-rail.

  • Morfologia del terreno: posizionarsi subito dopo una curva a gomito o all’interno di un avvallamento stradale che impedisce l’avvistamento tempestivo.

  • Uso di auto-civetta: i controlli effettuati a bordo di veicoli privati o senza i contrassegni d’istituto sono irregolari. La pattuglia deve operare con mezzi di servizio chiaramente riconoscibili e il personale deve indossare l’uniforme.

Come tutelarsi: la guida per fare ricorso

Nel caso in cui si riceva una sanzione derivante da una postazione “fantasma”, l’automobilista ha la possibilità di impugnare il verbale di contestazione. Le strade da seguire sono due: il ricorso davanti al Prefetto o quello dinanzi al Giudice di Pace.

Per impostare una difesa solida, è essenziale muoversi tempestivamente e raccogliere elementi concreti.

Il consiglio pratico: se vi accorgete che la postazione è nascosta, raccogliete subito delle prove fotografiche o dei filmati che testimonino lo stato dei luoghi, la presenza di barriere visive o il posizionamento scorretto della pattuglia rispetto alla carreggiata.

Nel momento in cui il cittadino solleva una contestazione specifica e dettagliata sulla visibilità, l’onere della prova si sposta in parte sull’amministrazione, che dovrà dimostrare la piena regolarità della postazione. Le numerose sentenze favorevoli ai conducenti confermano che i giudici tendono ad annullare i verbali quando la vegetazione o l’errata collocazione della segnaletica limitano il diritto dell’automobilista a essere informato in modo trasparente.

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