Solo trentasei mesi di tempo a disposizione per effettuare il pagamento del bollo. Passata tale scadenza si incorre nella radiazione dell’auto da parte del Pubblico registro automobilistico (PRA). È quanto stato affermato dal decreto emanato da Marianna Madia, Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che decide così di far chiarezza sull’applicazione di tale norma la quale, nonostante sia già presente nel codice della strada, è stata applicata rare volte e suscitando non poche perplessità.
Così, come è possibile verificare sul portale di informazione giuridica laleggepertutti.it, nel 2010 il Codice della Strada è stato soggetto a modifiche ed è stata inserita la seguente norma:
“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del PRA, che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93 (e cioè il pagamento di una somma compresa tra i 419 e i 1.682 euro, oltre alla confisca del veicolo).”
Questa norma è stata applicata sporadicamente, soprattutto in regioni quali la Lombardia, la Puglia e il Lazio, in quanto non è mai stata fatta luce sull’autorità competente a dover eseguire la cancellazione. Ora, al contrario, interviene la correzione volta a rimuovere gli ostacoli applicativi. La titolarità del potere di radiazione delle auto di coloro che non rispettando effettuano il pagamento del bollo auto viene tolta all’A.C.I. per essere invece attribuita alle Regioni (attuali titolari della gestione della tassa). Dunque, per i veicoli sui quali il bollo non risulta pagato per almeno tre anni consecutivi, la Regione avvierà il procedimento di radiazione dal PRA. Scopri di più sulle sanzioni in caso di mancato pagamento del bollo in questo articolo.
In sintesi, se il veicolo dovesse incorrere nella radiazione dal PRA, una volta cancellato, non potrà più circolare. La sanzione prevista per la trasgressione della norma è una multa di somma compresa tra i 429 e i 1.682 euro, oltre alla confisca del veicolo.