Prendere una multa non è mai bello: a volte basta una piccola disattenzione alla guida per trovare nella cassetta delle lettere la tanto temuta raccomandata verde con scritto “atti giudiziari”, al cui interno è riportata la motivazione (e le conseguenze) del nostro comportamento scorretto al volante. Magari è stata quella volta davanti all’autovelox in tangenziale?
Se siete assolutamente certi che la sanzione per eccesso di velocità che vi è stata riportata dalle Forze dell’Ordine è ingiustificata, allora potete procedere al ricorso secondo le modalità previste che vi abbiamo proposto di recente in questo articolo. L’importante, però, è trovare la motivazione corretta per evitare di pagare il conto, tra una di queste che vi proponiamo di seguito:
- Taratura dello strumento troppo vecchia: secondo la Legge ogni autovelox deve essere controllato annualmente per poter “fare multe”, solitamente da parte delle stesse aziende produttrici dello strumento oppure dall’ente Accredia per l’accreditamento italiano (secondo lo standard ISO 9001/2000). Per essere effettivo, quindi, il verbale deve essere corredato da data e ente verificatore che ha provveduto ad eseguire l’ultimo accertamento di taratura del rilevatore di velocità: se così non fosse (assenza dell’ente o taratura oltre l’anno di validità), si può procedere al ricorso.
- Targa non leggibile: il verbale di una multa effettuata con l’autovelox di solito non è corredato dalla foto scattata dall’apparecchio, tuttavia ogni cittadino ha il diritto di prendere visione dell’accaduto e accertarlo in maniera inequivocabile. Se nell’immagine ci fossero due veicoli oppure la targa della vettura incriminata non fosse leggibile ad occhio nudo, alcuni Giudici in sede di ricorso considerano la multa nulla.
- Autovelox non omologato: ogni apparecchio di rilevazione elettronica della velocità deve essere ovviamente provvisto di omologazione per “fare multe”. Se così non fosse, la sanzione stessa può essere considerata nulla.
- Autovelox non visibile o non segnalato: ogni rilevatore di velocità in Italia deve essere opportunamente anticipato da un apposito avviso o cartello entro i 4 km di distanza dallo strumento stesso. Se la segnaletica non fosse presente, fosse rovinata e quindi illeggibile oppure se l’apparecchio fosse “nascosto”, per esempio, dalla vegetazione, allora la multa presa potrà essere annullata attraverso una prova fotografica della situazione da portare al ricorso di fronte al Giudice di Pace.