15 novembre obbligo di catene da neve a bordo o gomme invernali montate
È scattato il 15 novembre 2012 l’obbligo di tenere a bordo della propria auto le catene da neve o di montare pneumatici invernali (riconoscibili per la sigla M+S – Mud+Snow – sulla spalla). L’ordinanza varia però da regione a regione in base alle caratteristiche geografiche. Per esempio, in Val d’Aosta vige dal 15 ottobre 2012 al 15 aprile 2013 (o 30 aprile) di ogni anno, mentre in Sicilia va dal 17 dicembre 2012 al 15 marzo 2013 ed in alcune strade provinciali della Liguria va dall’1 novem 2012 al 31 marzo di ogni anno.
Per i trasgressori sono previste multe che vanno da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 318 Euro (84,80 euro e 337 euro dall’1 gennaio 2013 con l’aumento delle multe).
L’obbligo, così come le contravvenzioni, sono in vigore in tutti i tratti stradali interessati anche in caso di tempo sereno e manto stradale perfetto.
Anche per 4×4 vige l’obbligo e le “calze” non sono considerate
L’obbligo di montare gomme da neve o tenere a bordo le catene, deve essere rispettato anche dai possessori di veicoli a trazione integrale e, in ogni caso, gli pneumatici devono essere montati su tutti gli assi, non solo quello di trazione.
Chi sta pensando ad una alternativa, come per esempio le “calze”, la abbandoni all’istante, perché non sono considerate dal Codice della Strada. Infatti, garantiscono aderenza solo su neve fresca e non sono equiparate né alle catene né alle gomme da neve.
Valgono invece gli pneumatici quattro stagioni, che hanno una maggiore aderenza di quelli estivi.
Elenco delle strade ed autostrade interessate all’obbligo di catene a bordo o gomme invernali montate
Per informare tutti gli automobilisti, nel sito della Polizia di Stato si può scaricare il file con l’elenco di tutte le strade soggette ad obbligo delle catene da neve a bordo o di pneumatici invernali montati.
Infomotori vi fornisce di seguito l’elenco distinto per regione:
Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sicilia
Toscana
Umbria
Trentino Alto Adige
Valle d’Aosta
Veneto
Articolo 6 del Codice della Strada
L’obbligo delle catene da neve è previsto dall’articolo 6 del Codice della Strada mentre l’articolo 5 comma 3 del Cds invece prevede che “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”.
Infatti, il comma 4 dell’articolo 6 prevede che “L’ente proprietario della strada può” tra gli altri,
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Il comma 5 (sempre dell’articolo 6) elenca le strade per le quali sono emanate queste ordinanze:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
Il comma 6 invece dice che “Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi”.