Entra in vigore venerdì 15 novembre 2013 (fino al 15 aprile 2014) l’obbligo dei pneumatici invernali e catene da neve a bordo. L’inosservanza dell’obbligo, per l’inverno 2013-2014, comporta multe che vanno dagli 80 ai 318 euro. L’ordinanza è volta a salvaguardare la sicurezza degli automobilisti e vuol prevenire i disagi provocati da veicoli bloccati in mezzo alla carreggiata perché sprovvisti delle necessarie precauzioni, per questo è da ricordare che l’obbligo di catene da neve a bordo e pneumatici invernali vige anche se il tratto stradale interessato in quel periodo di tempo non è innevato, in caso di bel tempo ed in tratti stradali che possono venir considerati a basso rischio di nevicata.
I pneumatici invernali, da neve e termici sono lo stesso tipo di pneumatico ma indicato solo in modo diverso. Per riconoscere i pneumatici invernali da quelli standard (quindi estivi), i pneumatici idonei alla marcia su neve (o invernali o termici…) sono contraddistinti dalla marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”) posta sul fianco del pneumatico stesso.
Pneumatici invernali o catene da neve quali tra i due
L’articolo 122 del regolamento del codice della strada sancisce l’equivalenza di entrambi. Va comunque detto però che l’utilizzo di pneumatici invernali garantisce condizioni di stabilità e di praticità superiori rispetto alle catene: per le catene sono infatti previste limitazioni sia in termini di equipaggiamento (non tutti i veicoli sono catenabili) che di velocità (velocità massima di utilizzo 50 km/h), oltre al fatto che il loro utilizzo è strettamente legato alla presenza di neve sulla superficie stradale.