Portatarga moto: quando è legale modificarlo?

I motociclisti che scelgono di tenere la propria moto in condizioni completamente originali sono veramente pochi: anche il più fedele al marchio, prima o poi, cede alla tentazione di personalizzare la propria due ruote, magari sostituendo piccoli componenti che la rendano più bella e attraente.

Uno tra questi è sicuramente il portatarga: tanti modelli escono di fabbrica con delle soluzioni visivamente poco raffinate che non fanno altro che invitare il proprio padrone a cercare qualcosa di “differente”. Stiamo parlando di prodotti aftermarket che sono sicuramente più appaganti e funzionali rispetto a quelli originali… ma cosa bisogna sapere per fare in modo che la propria compagna di viaggio sia ancora conforme al Codice della Strada?

PORTATARGA MOTO: COSA DICE LA LEGGE

Le regole del CdS che definiscono l’installazione della targa e le modalità di posizionamento della stessa sono gli art. 258 e 259: innanzitutto moto e scooter devono mostrare la targa “sulla parte posteriore del veicolo, con un portatarga di superficie piana e di ampiezza idonea a contenere la targa cui è destinato”. Le dimensioni sono di 140×120 mm per moto e scooter di cilindrata 50cc, che passano ai canonici 177×177 mm destinati a tutti i motoveicoli di cilindrata superiore.

La targa, inoltre, deve rispettare delle norme per la sua installazione nel relativo portatarga:

  1. Deve essere posizionata entro la sagoma del veicolo, in modo che “la linea verticale mediana della stessa non si trovi più a destra del piano di simmetria longitudinale della moto”;
  2. Deve risultare dritta, o al più “sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria del veicolo”;
  3. La sua tolleranza in verticale non deve superare i : è accettata un’inclinazione non superiore ai 30° rispetto alla verticale, in modo che i caratteri riportati su di essa siano rivolti verso l’alto;
  4. La sua altezza minima dal suolo non può essere inferiore ai 20 cm, mentre l’altezza massima dal suo bordo superiore deve rimanere nel range di 120 cm.

Il portatarga deve anche essere conforme anche ad alcune disposizioni aggiuntive:

  1. Può avere una cornice diversa da quella originale, ma sempre di colore opaco e che ricopra il borgo della targa per una profondità non superiore ai 3 mm.
  2. Deve essere sempre visibilein tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i bordi laterali della targa, formando verso l’esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo, uno che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l’alto e un altro orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa”;
  3. Non può presentare materiali con proprietà retroriflettenti o trasparenti, nemmeno sulle viti di fissaggio: le uniche eccezioni sono i loghi riportanti la provincia di residenza e l’anno di immatricolazione.

QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI TRASGREDISCE?

Dopo aver visto quali sono i requisiti per l’installazione di un portatarga aftermarket, che in ogni caso non altera le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo e quindi, secondo l’art. 259 del Codice della Strada, può essere sostituito, andiamo ad elencare tutte le sanzioni per chi… tenta di fare il furbo.

Chiunque circoli con un ciclomotore 50cc sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa che parte da 70 fino a 285 Euro, mentre se sul proprio scooter è installata una targa non propria il conto è ben più salato: da 1.685 a 6.741 Euro! Se invece i dati che la targa riporta non sono chiaramente visibili, la multa parte da 78 fino a 311 Euro.

Per tutte le altre cilindrate, le sanzioni sono le seguenti:

  1. Veicolo con targa non rifrangente o provvista di adesivi che alterino l’immediata identificazione: da 23 a 92 Euro;
  2. Veicolo senza targa o con targa apposta in modo non conforme alle disposizioni previste dalla Legge: da 78 a 311 Euro;
  3. Veicolo con targa non propria o contraffatta: da 1.842 a 7.369 Euro;

Le violazioni riportate nei punti 2 e 3, inoltre, prevedono anche il ritiro della targa e il fermo amministrativo del veicolo pari a tre mesi, che se reiterato nel tempo si trasforma nella definitiva confisca. Se poi si arriva alla falsificazione, alla manomissione o all’alterazione, anche parziale, della targa, le conseguenze saranno sanzionate dal Codice Penale.

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