Il 15 aprile è scaduto l’obbligo degli pneumatici invernali e catene da neve a bordo. Cosa fare ora: si possono tenere ugualmente con il rischio di incappare in una multa o bisogna cambiarli?
Nel periodo stagionale di riferimento, l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione è una deroga rispetto alla regola generale che prevede che i pneumatici montati su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione.
Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie.
Quindi a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione. Questa infrazione comporta, multe da 419 euro a 1.682 euro, ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.
Secondo Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma “E’ sempre bene circolare con pneumatici idonei al periodo stagionale, cioè pneumatici invernali in inverno e pneumatici estivi in estate. Così facendo si circola sicuri e si ottengono vantaggi significativi in termini di consumo di carburante e degli pneumatici stessi. Adesso è arrivato il momento di ripristinare il treno di gomme estive.”