Non è raro vedere su strada delle automobili con targa estera… ma siamo sicuri che queste siano di proprietà di persone effettivamente residenti al di fuori dell’Italia? Nel nostro Paese, infatti, esiste un particolare problema che riguarda i cosiddetti “furbetti della targa estera“, che già erano stati regolati in maniera importante nel 2018 grazie all’articolo 93 del Codice della Strada.
Quest’ultimo vietava ai residenti in Italia di poter guidare veicoli immatricolati e acquistati all’estero per più di due mesi, pena una sanzione di 712 Euro ridotta a “soli” 498,40 Euro se si paga entro cinque giorni. La norma in questione, tuttavia, non prendeva in considerazione le società di noleggio e leasing, le quali sono state nel mirino di tutti coloro che, dopo aver acquistato un’automobile in un Paese esterno all’Italia, non volevano pagare tasse o multe derivanti dall’infrazione del suddetto articolo. Come? Vendendo il veicolo alla società per poi noleggiarlo attraverso il pagamento di un canone mensile.
Una pratica decisamente irregolare, che dal 1° febbraio andrà incontro però a un allentamento grazie alla sentenza dello scorso 16 dicembre 2021 prevista dalla Corte di giustizia dell’UE: al suo interno è stato introdotto un nuovo articolo alla Legge Europea 2019/2020, il 93-bis, secondo il quale si includono anche i rimorchi e si estendono da due a tre i mesi per regolarizzare l’immatricolazione della vettura secondo l’omologazione italiana.
Questa proroga, tuttavia, inasprisce allo stesso tempo le sanzioni per coloro che trasgrediscono alla nuova normativa: le multe, infatti, scatteranno anche se alla guida si trova un residente di un Paese estero, perchè chi conta in realtà è il proprietario del mezzo. Il conducente ha valore solo se è una persona diversa dal proprietario e risiede in Italia: in tal caso risulta fondamentale avere sempre con sè un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, che dimostri il titolo e la durata della disponibilità del veicolo – prima necessari solamente per le società di leasing e noleggio.
Qualora invece un residente in Italia, o una persona giuridica con sede nel paese, guidi la vettura per più di trenta giorni (anche non continuativi nell’anno solare), scatta un trattamento analogo a quello previsto dal CDS (art. 94, comma 4-bis) per i mezzi immatricolati in Italia e utilizzati da chi non ne ha la proprietà. In questo caso il titolo e la disponibilità devono essere registrati dall’utilizzatore, anche se lavoratore subordinato autonomo di uno Stato limitrofo o confinante, in uno specifico elenco del PRA.