Niente “buonafede” nè errore “scusabile”: d’ora in avanti il passaggio nelle zone ZTL da parte di invalidi con permesso scaduto non verrà più tollerato. Questo è il verdetto della Corte di Cassazione tramite l’ordinanza numero 30483/19, con la quale è stata di fatto annullata ogni possibile scusante di fronte agli errori di chi transita nelle zone a traffico limitato senza essere in regola con la relativa autorizzazione.
Si tratta di una decisione presa a causa dal comportamento di un automobilista provvisto del pass invalidi scaduto, che è transitato nella ZTL di Rimini in due momenti distinti. Nonostante la difesa sostenesse la buonafede dell’interessato di fronte a tale violazione, i giudici non hanno sentito ragioni: inutile attivarsi appena resosi conto della mancanza, la condotta dell’automobilista in questione è di vera e propria “negligenza rispetto all’onere del tempestivo rinnovo del permesso prima della sua scadenza“.
Successivamente il caso è stato portato di fronte alla Cassazione, dopo che Prefettura e Giudice di Pace hanno invalidato il ricorso presentato dall’interessato. Ma anche in questo caso la conclusione è stata identica: “l’automobilista ha commesso due infrazioni che denotano la stessa condotta colpevole, cioè il mancato rinnovo dell’autorizzazione all’accesso alla ZTL“.
Il risultato? Una dimenticanza di questo tipo comporta la regolare multa prevista per l’ingresso in ZTL senza permesso. Vi abbiamo avvisati…