Effettuando l’acquisto in una concessionaria, con stipula e firma di un regolare contratto, una volta usciti con l’automobile dal concessionario il diritto di recesso teoricamente non è applicabile. Il diritto di recesso può infatti essere esercitato solo in relazione ai contratti di compravendita di beni o servizi, conclusi a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali.
Se l’auto è stata ordinata ma non è stata ritirata né immatricolata, in molti contratti è previsto quanto segue: in caso di recesso da parte dell’acquirente, il concessionario ha diritto a una somma somma che spesso è calcolata con il 15% del valore complessivo dell’auto.
In sostanza, prima di firmare il contratto di acquisto di un’autovettura è bene riflettere con attenzione su quanto si sta per fare. Per evitare brutte sorprese è consigliabile sviscerare nel dettaglio quali sono i nostri obblighi e quelli del venditore, se necessario con l’aiuto di un professionista. Una buona politica è quella di far visionare il contratto di acquisto ad un avvocato prima di siglare la fatidica firma.
Se per voi il diritto di recesso è una condizione necessaria alla conclusione della trattativa potreste, con l’aiuto di un legale ed il benestare del rivenditore, stilare un contratto apposito.
Se nell’acquisto di auto usate è spesso impossibile restituire il bene, è anche vero che nel caso in cui compriate un usato garantito (ovvero un veicolo ricondizionato dalla rete ufficiale con determinate caratteristiche) spesso i costruttori offrono una politica di rientro agevolata per incentivare il cliente all’acquisto dell’auto.
Ad ogni modo il nostro consiglio è quello di informarsi sempre con attenzione prima di sottoscrivere un contratto, anche quando il diritto di recesso figura tra le opzioni in modo da non incappare in qualche clausola sapientemente nascosta.
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