Le multe stradali rappresentano un aspetto inevitabile della vita di ogni automobilista. Tuttavia, ricevere una notifica multa può generare confusione riguardo ai tempi e alle modalità di notifica. In questo articolo, vedremo nello specifico cosa si intende per notifica multa, i tempi previsti dalla legge per la sua notifica, le modalità con cui viene effettuata e le opzioni di pagamento o ricorso disponibili da adottare.
I tempi di notifica delle multe stradali variano a seconda della modalità con cui la violazione è stata rilevata e al tipo di notifica. Nelle prossime righe vedremo nello specifico le tempistiche e le modalità differenti a seconda del caso.
La notificazione immediata di una multa si verifica quando l’infrazione viene contestata direttamente sul luogo del reato dalle Forze dell’ordine. In tal caso, il trasgressore riceve sin da subito il verbale originale (che viene scritto a mano su appositi moduli prestampati). In base a quanto riportato nell’articolo 200 del Codice della Strada, questa modalità di contestazione è obbligatoria quando è possibile bloccare il veicolo in sicurezza e senza creare pericoli per il traffico.
La multa immediata spesso viene fatta per violazioni come eccesso di velocità rilevato con apparecchi mobili, uso del cellulare alla guida o guida senza cintura di sicurezza. A partire dal 13 agosto 2010, tutte le infrazioni commesse prevedono la notifica di una copia del verbale entro 100 giorni ai soggetti responsabili se diversi dal trasgressore (es. il proprietario del veicolo). Così facendo, tutte le parti interessate vengono informate della sanzione e possono procedere come meglio credono.
La notifica differita di una multa avviene nel momento in cui la violazione del codice stradale non viene contestata immediatamente, ma richiede un’elaborazione dei dati in un secondo momento.
Ciò avviene, ad esempio, per le infrazioni rilevate tramite i dispositivi elettronici come autovelox, tutor o telecamere delle zone a traffico limitato (ZTL). Il Codice della Strada italiano stabilisce che la notifica della multa deve essere inviata entro 90 giorni dalla data dell’infrazione. Questo termine è riportato all’interno dell’articolo 201 del codice stradale e viene applicato a tutte le violazioni non contestabili in modo immediato.
La notifica in giacenza avviene quando il destinatario della multa non è presente al momento della consegna. In questo caso, viene lasciato un avviso di giacenza nella cassetta postale da parte del postino di turno, in cui viene riportato che il destinatario può ritirare la raccomandata presso l’ufficio postale più vicino o la Casa Comunale entro un certo periodo.
La compiuta giacenza viene perfezionata dopo 10 giorni dal tentativo di consegna. In questo caso, la notifica si considera comunque avvenuta, anche se il destinatario non ha ancora ritirato il plico. Indipendentemente dal ritiro effettivo, i termini per il pagamento della multa e per eventuali ricorsi decorrono dal 10° giorno di giacenza. È molto importante ritirare l’avviso di giacenza appena si può per evitare complicazioni legate al pagamento e alla presentazione dei ricorsi.
Il termine di notifica del verbale CDS può arrivare fino a 90 giorni per l’accertamento dell’infrazione. Questo termine viene applicato sia alle sanzioni rilevate tramite i dispositivi elettronici che a quelle accertate dalle Forze dell’ordine senza contestazione immediata.
Se la notifica non avviene entro tale termine, la multa può essere annullata di conseguenza. Le modalità di notifica disponibili sono: posta ordinaria (il verbale viene inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno), posta elettronica certificata (utilizzata principalmente per aziende e professionisti dotate di un indirizzo PEC) o consegna diretta (effettuata dagli agenti accertatori direttamente al trasgressore sul luogo dell’infrazione).
Il tempo massimo di notifica della multa varia a seconda se l’inflazione viene commessa all’estero (dove il termine può estendersi fino a 360 giorni) oppure in Italia (che come già detto, può avvenire entro massimo 90 giorni). Le notifiche delle contravvenzioni devono riportare tutte le informazioni più importanti riguardano l’infrazione, compresi i dettagli del trasgressore, la data e l’ora dell’infrazione e i motivi per il quale non è stato possibile procedere con la contestazione immediata.
Una volta ricevuta la multa notificata, il trasgressore ha la possibilità di effettuare il pagamento tramite diverse soluzioni, ovviamente rispettando i termini stabiliti dalla legge. 60 sono i giorni disponibili, a partire dalla data di notifica del verbale, per procedere con il pagamento della multa.
Tuttavia, è possibile ricevere uno sconto del 30% dell’importo se il pagamento viene effettuato entro i primi cinque giorni dalla notifica.
Le modalità di pagamento disponibili sono diverse. Ad esempio, si può pagare online tramite il sito del Comune o attraverso il sistema PagoPA oppure presso gli uffici postali o bancari utilizzando il bollettino postale allegato alla notifica della multa. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento presso le tabaccherie convenzionate oppure semplicemente tramite bonifico bancario.
Se il pagamento non viene effettuato entro i 60 giorni da notifica, l’importo della multa aumenta in quanto vengono aggiunti gli interessi di mora. Inoltre, l’ente creditore può avviare una procedura di riscossione coattiva. Ad esempio, può essere emessa una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che comporta ulteriori costi e sanzioni. Soltanto in casi estremi, si può arrivare al fermo amministrativo del veicolo o addirittura a sanzioni penali.
Se si ritiene che la sanzione sia ingiusta o infondata, è possibile presentare un ricorso nel momento in cui si riceve una notifica del verbale di una multa. Si può procedere appellandosi al Prefetto oppure al Giudice di pace.
Si hanno a disposizione 60 giorni dalla notifica della multa per poter fare ricorso al Prefetto. L’intera operazione non prevede alcun costo e può essere fatta tramite raccomandata A/R o PEC. Se il Prefetto respinge il ricorso, la sanzione raddoppia, anche se è possibile effettuare un ulteriore ricorso presso il Giudice di pace.
In quest’ultimo caso, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della multa. Tuttavia, sono previsti dei costi legati principalmente al contributo unificato e alla marca da bollo, che variano a seconda dell’importo della multa.
In tal caso, il Giudice di pace può decidere se accogliere (la multa viene annullata), rigettare (la multa deve essere pagata entro 30 giorni oppure è possibile fare un ulteriore ricorso) oppure renderlo inammissibile (il ricorso viene respinto per motivi procedurali, come la presentazione al di fuori del tempo massimo oppure se viene fatta da un soggetto non autorizzato).
Infine, per poter presentare il ricorso, bisogna compilare una lettera dettagliata contenente: estremi del verbale contestato, motivi del ricorso ed eventuali prove a supporto.