A partire dall’8 agosto le modifiche al Codice della Strada sono entrate in vigore, con inasprimenti delle sanzioni per chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti, per chi commette infrazioni in orari notturni oppure per chi sporca la strada. Ecco tutte le modifiche:
Guida in stato di ebbrezza o per uso di sostante stupefacenti
E’ raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida per il conducente travato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o per sostanze stupefacenti qualora il veicolo col quale è stato commesso il reato sia di proprietà di persona estranea ai fatti. ,Anche tutte le ammende previste per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aumentano da un terzo alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle 07,00. In questo caso l’applicazione della sanzione maggiorata avverrà in sede di sentenza davanti al Tribunale. Una quota pari al 20% di queste ammende comminate con la sentenza di condanna andrà ad incentivare il Fondo contro l’incidentalità notturna. Per quanto riguarda invece la guida in stato di ebbrezza il tasso alcolemico per i neopatentati leggi questo articolo aggiornato, mentre per quanto riguarda i casi di sospensione clicca qui.
Decoro delle strade
E’ stato introdotto l’articolo 34-bis che punisce con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 chiunque insozza (è scritto proprio così!) le strade pubbliche mediante getto di rifiuti o di oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Sanzioni aumentate di un terzo se commesse in orario notturno
Modifica articolo 195 codice della strada: per una serie di violazioni qui di seguito indicate, le sanzioni pecuniarie vengono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22 e prima delle 7: – articolo 141 (velocità pericolosa) – articolo 142 (velocità eccessiva) – articolo 145 (precedenza) – articolo 146 (violazione della segnaletica) – articolo 149 (distanza di sicurezza) – articolo 154 (cambio direzione o corsia e altre manovre) – articolo 176 (comportamenti vari in autostrada e strade extraurbane principali) – articolo 178 (tempi di guida degli autocarri). Scopri i nuovi limiti di velocità per i neopatentati in questo articolo.
Circolazione dei ciclomotori (e delle biciclette)
Questo ultimo punto farà discutere non poco. Con l’introduzione dell’articolo 219-bis, si estendono al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotoristi le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca del documento. Analogamente, colui che guidi il ciclomotore in vigenza di un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità, è punito con le stesse sanzioni amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso o revocato. Al certificato di idoneità alla guida, infine, sono state estese le disposizioni che regolano la decurtazione del punteggio come per la Patente a punti. Anche il titolare di patente che si trovi alla guida di un ciclomotore è soggetto al ritiro, sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla guida di questo veicolo a due ruote, violazioni che comportino l’applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie. C’è da precisare che, nonostante la rubrica di questo nuovo articolo riguardi il «Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida», il secondo comma di questa nuova disposizione, richiamando genericamente “il conducente titolare di patente” che commette violazioni per le quali sono previste sanzioni accessorie applicabili anche quando ci si trovi alla guida di un veicolo per il quale non sia richiesta la patente stessa, fa ritenere che tali disposizioni siano applicabili anche nei confronti dei ciclisti.
In sostanza i ciclisti titolari di patente si vedranno decurtare i punti per le violazioni che prevedono il prelievo anche se commesse alla guida di un velocipede.