Tra gli strumenti per fare ricorso contro una contravvenzione non c’è il solo Giudice di Pace. E’ infatti possibile ricorrere anche al Prefetto e uno dei motivi che spingono molti automobilisti a questa seconda opzione è senz’altro quello economico. Il ricorso ad una multa passando dal Giudice di Pace passa infatti dal pagamento di una tassa di 43 Euro – pressoché impossibile da recuperare anche in caso di vittoria del ricorso. Rivolgersi invece al Prefetto non costa nulla e anzi – in caso di ricorso respinto – consente un’ulteriore carta da giocare: l’appello, proprio al Giudice di Pace.
Se si perde contro il Prefetto
La prima cosa da sapere è che in caso di ricorso respinto da parte del Prefetto la multa raddoppia, in automatico. Una contravvenzione da 150 Euro si trasforma così – con fin troppa disinvoltura – in 300 Euro. Da qui scatta “l’ordinanza d’ingiunzione”, dalla quale si hanno 30 giorni per intentare un nuovo ricorso al GdP.
Ricorso “via web”, o quasi…
Una buona notizia è che possiamo procedere (almeno in parte) via web, compilando un modulo ad hoc sul portale del Giudice di Pace Online. In questo caso chi ricorre riceverà un numero di protocollo e un codice a barre con la relativa nota di pre-iscrizione a ruolo. Grazie a questa modalità l’autore del ricorso sarà costanemtente aggiornato via mail sull’iter della propria domanda: come la data in cui si andrà a sentenza, rinvii o altre comunicazioni. Peccato che all’iscrizione a ruolo per via telematica debba seguire una formalizzazione “fisica” da presentare in Cancelleria – senza la quale la pre-iscrizione decade dopo sei mesi.
Che sentenza possiamo aspettarci dal Giudice di Pace? Da qui si aprono tre possibili scenari.
1) Il Giudice di Pace ci da’ ragione e annulla la sentenza del Prefetto. Non dovremo versare un centesimo.
2) Il Giudice di Pace conferma il parere negativo già dato dal Prefetto e può: confermare l’ammenda raddoppiata o,
3) confermare il valore della contravvenzione originale.
Ricorso al Giudice di Pace: è possibile?
Certamente e le strade che si aprono sono due. Ci si può rivolgere presso il Tribunale di competenza territoriale o addirittura – in “extrema ratio” – alla Corte di Cassazione, anche se in quest’ultimo caso si tratta di un’operazione burocraticamente molto complessa e dai costi proibitivi.